Obbligo di fotovoltaico per le nuove costruzioni: basta a soddisfare le esigenze della tua famiglia?

Obbligo di fotovoltaico per le nuove costruzioni: basta a soddisfare le esigenze della tua famiglia?
Date06.05.2025
AuthorSvea Solar

Negli ultimi anni, l’obbligo fotovoltaico per le nuove costruzioni è diventato un punto fermo delle normative europee e italiane in materia di efficienza energetica. Ma questo obbligo è sufficiente a garantire l'autosufficienza energetica di una famiglia moderna? In questo articolo analizziamo da vicino la normativa, la quantità di energia effettivamente generata, i limiti dell’obbligo e cosa può fare chi vuole davvero puntare all’indipendenza energetica.

Contenuti:

Quando scatta l'obbligo fotovoltaico per le nuove costruzioni?

Dal 13 giugno 2022, chi costruisce una nuova abitazione o effettua una ristrutturazione rilevante è tenuto a integrare fonti rinnovabili per almeno il 60% del fabbisogno energetico legato al riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Lo prevede il D.Lgs. 199/2021, in attuazione della direttiva europea RED II.

In concreto, l’obbligo riguarda:

  • le nuove costruzioni residenziali e non (edifici pubblici e privati);
  • le ristrutturazioni rilevanti, ossia nel caso di demolizione e ricostruzione o rifacimento integrale dell'involucro in edifici con superficie utile superiore ai 1.000 mq;
  • gli edifici con titolo edilizio richiesto dopo il 13 giugno 2022.

A partire dal 13 giugno 2022, quindi, in Italia è diventato obbligatorio installare impianti fotovoltaici su tutte le nuove costruzioni e su quelle sottoposte a ristrutturazioni rilevanti. L’obiettivo è chiaro: ridurre i consumi di energia fossile e promuovere l’autosufficienza energetica domestica.

Obbligo fotovoltaico nuove costruzioni: cosa dice la normativa

Per le nuove abitazioni, la legge prevede che:

  • il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e di climatizzazione (invernale ed estiva) debba essere coperto da fonti rinnovabili;
  • venga installato un impianto fotovoltaico con una potenza minima pari a 1 kWp ogni 20 mq di superficie in pianta della casa. La formula è: P (kW) = 0,05 × S (mq). Ad esempio, per una casa monofamiliare con 100 mq di superficie in pianta, bisognerà installare un impianto da 5 kW di potenza nominale. L’impianto fotovoltaico dovrà essere integrato sul tetto o nelle pertinenze (non a terra) ed essere complanare alla falda, se presente.

Obbligo fotovoltaico per la ristrutturazione: cambia qualcosa?

Per le ristrutturazioni rilevanti, l'obbligo è identico, ma la formula di calcolo è leggermente diversa:

Formula: P = 0,025 × S (metà della potenza rispetto a una nuova costruzione).

Vale per edifici con una superficie in pianta superiore ai 1000 mq e oggetto di interventi di demolizione/ricostruzione o rifacimento completo dell'involucro.

Quanti pannelli servono per rispettare l’obbligo fotovoltaico?

La potenza minima installabile dipende dalla superficie in pianta, mentre il numero dei pannelli può variare in base alla potenza unitaria dei moduli scelti. Supponendo di installare dei pannelli fotovoltaici da 470 kWp (top di gamma):

  • con una superficie in pianta di 80 mq (potenza obbligatoria di 4 kWp), i moduli da installare saranno circa 9;
  • con una superficie in pianta di 100 mq (potenza obbligatoria di 5 kWp), i moduli da installare saranno circa 11;
  • con una superficie in pianta di 120 mq (potenza obbligatoria di 6 kWp), i moduli da installare saranno circa 13.
Obbligo fotovoltaico nuove costruzioni

Impianto fotovoltaico obbligatorio: copre davvero i consumi di una famiglia?

Questi parametri, come si può capire, rappresentano un minimo legale, non una soglia di reale autosufficienza energetica. Infatti, normalmente, quando si progetta un impianto fotovoltaico si parte dall’analisi dei consumi e delle esigenze reali della singola abitazione.

La normativa attuale, d’altro canto, prevede una potenza fotovoltaica minima obbligatoria, calcolata in modo automatico sulla base della superficie in pianta della casa. Questo rappresenta, di fatto, un approccio standardizzato che non tiene conto delle differenze reali tra una famiglia e l’altra.

Ogni abitazione ha esigenze energetiche specifiche:

  • una famiglia numerosa consuma molto più di una coppia;
  • chi lavora da casa ha bisogno di energia durante il giorno;
  • chi ha pompe di calore, cucina a induzione o auto elettrica ha fabbisogni ben più alti;
  • l’esposizione del tetto, la regione in cui si trova l’abitazione e l’inclinazione del tetto cambiano radicalmente il rendimento dei pannelli.

Insomma, una regola unica può essere comoda sulla carta, ma non è efficace nella pratica.
Risultato: si rischia di installare un impianto che rispetta la legge ma non copre i bisogni reali. E che quindi non porta i benefici sperati né in bolletta né in termini di indipendenza energetica.

Inoltre, è importante ricordarsi che:

  • un impianto fotovoltaico installato per obbligo di legge non consente, da solo, di accedere a incentivi come il Conto Termico o le detrazioni fiscali. Solo la parte eccedente rispetto all’obbligo può essere incentivata;
  • per partecipare a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) come produttore e accedere alla tariffa premio (il nuovo incentivo per valorizzare l’energia rinnovabile immessa in rete), è necessario installare un impianto fotovoltaico a prescindere dall’obbligo di legge. Proprio come per gli incentivi, infatti, per avere accesso alla tariffa premio, si considera solo la parte di impianto eccedente rispetto all’obbligo.

Ma vediamo degli esempi pratici.

Caso reale: superficie in pianta di 80 m2, consumo medio di 3.500 kWh

Immaginiamo una famiglia che vive a Roma in una villetta di nuova costruzione che ha una superficie in pianta di 80 mq. Il loro consumo elettrico annuo è di 3.500 kWh, un valore abbastanza comune per una famiglia di 3-4 persone. La casa ha rispettato l’obbligo minimo, quindi ha un impianto fotovoltaico da 4 kWp.

P (kWp) = 0,05 × S (mq) = 0,05 × 80 mq = 4 kWp

A Roma, l’irraggiamento solare medio produce circa 1.400 kWh/anno per ogni kWp installato.

Dunque, se si installano i 4 kWp minimi previsti per legge, la produzione sarà di circa:

4 × 1.400 = 5.600 kWh/anno

A prima vista sembrerebbero più che sufficienti, anzi, persino sovrabbondanti rispetto ai 3.500 kWh di consumo annuo medio di una famiglia. Ma attenzione: questo calcolo considera solo la produzione annuale, non l'autoconsumo reale, né la distribuzione dell'energia nell'arco della giornata.

Senza sistemi di accumulo, gran parte dell’energia prodotta durante il giorno (quando si è fuori casa) viene immessa in rete, e non utilizzata direttamente. La sera, quando si accendono luci, forno, lavatrice o pompe di calore, si preleva energia dalla rete, pagandola come sempre.

Senza accumulo, quindi, gran parte di questa energia rischia di andare perduta. Infatti, senza batterie di accumulo, si finisce spesso per autoconsumare solo il 30-40% dell’energia prodotta, e il resto finisce in rete, venduto al prezzo del Ritiro Dedicato. Ma le batterie non sono obbligatorie per legge. Quindi un impianto “di legge”, senza accumulo, non basta nella maggior parte dei casi a rendere la famiglia realmente autosufficiente. Risultato? Solo 1.200 – 1.500 kWh restano davvero utili alla famiglia, quindi non bastano a coprire tutto il fabbisogno.

Altro esempio pratico: superficie in pianta di 80 m² e 7.000 kWh di consumo annuo

Supponiamo di analizzare i consumi di una famiglia con due figli, che vive in una casa con una superficie in pianta pari a 80 m² a Roma. In questo caso, il loro stile di vita è molto energivoro:

  • hanno una cucina con piano a induzione;
  • utilizzano una pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento;
  • hanno due auto elettriche;
  • lavorano spesso da casa in smart working;
  • utilizzano diversi dispositivi elettronici nel corso della giornata;
  • attaccano diverse lavatrici e asciugatrici durante la settimana.

Il loro consumo annuo di energia elettrica è di circa 7.000 kWh. L’obbligo in questo caso è di:

P = 0,05 × S = 0,05 × 80 = 4 kWp

Con una produzione media a Roma di 1.400 kWh per kWp installato, quell’impianto genererebbe: 4 × 1.400 = 5.600 kWh/anno

La produzione è già inferiore al fabbisogno annuo (7.000 kWh). Per non parlare del limite delle batterie, che abbiamo già visto in precedenza, che fa sì che l’autoconsumo effettivo si attesti al 30-40%. Significa che oltre due terzi del consumo familiare dovrà comunque essere acquistato dalla rete, con i soliti costi in bolletta. Inoltre, l’energia prodotta in eccesso e immessa in rete non può essere condivisa all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile e non beneficia quindi della tariffa premio, ma solo della retribuzione prevista dal Ritiro Dedicato.

In sintesi: la risposta alle domande più frequenti sull'obbligo fotovoltaico

È obbligatorio installare il fotovoltaico in una nuova costruzione?

Sì, dal 13 giugno 2022 è obbligatorio per legge in tutta Italia.

L’impianto obbligatorio dà diritto agli incentivi?

Solo per la parte eccedente rispetto al minimo previsto dalla legge.

Con l’impianto minimo posso entrare in una CER?

No, è necessario prevedere un potenziamento, quindi installare una sezione di impianto fotovoltaico aggiuntiva rispetto all’obbligo.

Posso installare un impianto più grande di quello previsto dall’obbligo di legge per le nuove costruzioni?

Sì, ed è spesso consigliato per ottenere maggiore risparmio.

Serve l’accumulo per essere autosufficienti?

È altamente raccomandato se si vuole massimizzare l'autoconsumo e ridurre le bollette.

L’obbligo di fotovoltaico per le nuove costruzioni, quindi, rappresenta un primo, importante passo verso la transizione energetica. Tuttavia, spesso non è sufficiente per garantire autonomia energetica e bollette azzerate.

Vuoi davvero ridurre le tue bollette e diventare indipendente energeticamente?

Affidati a noi. Siamo esperti nella progettazione di impianti fotovoltaici su misura, ottimizzati per le esigenze reali della tua famiglia. Ti aiutiamo a scegliere il sistema migliore, con o senza accumulo, e ti assistiamo anche nell’accesso agli incentivi.