Accatastamento di un impianto fotovoltaico: esiste l’obbligo?

Accatastamento di un impianto fotovoltaico: esiste l’obbligo?

Prima o dopo il passaggio all’energia solare, a molti sorge un dubbio: esiste l’obbligo di accatastamento dell’impianto fotovoltaico? In ambito residenziale, di solito, ti possiamo già dire che la risposta è no. Infatti, come spiegato nella circolare n. 27/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate, i pannelli fotovoltaici su tetto o aree di pertinenza non devono essere accatastate come unità immobiliari autonome. Solo se hai un’officina elettrica, quindi, ti verrà chiesto di accatastare il tuo impianto fotovoltaico. Viceversa, in ambito residenziale, nella maggior parte dei casi non dovrai fare nulla. Al massimo, in pochissimi casi, dovrai fare una variazione sulla rendita dell’immobile già accatastato. Per spiegarti meglio come funziona, vediamo insieme quando bisogna accatastare un impianto fotovoltaico, quando invece non sussiste l’obbligo e come accatastare un impianto fotovoltaico o fare la variazione sul valore dell’immobile.

Partiamo dalle basi.

Contenuti

Che cosa si intende per accatastamento dell’impianto fotovoltaico

Quando parliamo di accatastamento dell’impianto fotovoltaico facciamo riferimento a una dichiarazione da presentare al Catasto, in cui viene comunicato:

  • il completamento di una nuova costruzione;
  • che sono state effettuate delle modifiche particolarmente impattanti su un edificio che era già stato accatastato in precedenza.

Accatastare un immobile o un terreno serve a definirne la rendita catastale, elemento da cui dipende, ad esempio, l’ammontare delle imposte da pagare. Per questo, è normale chiedersi se è esiste l’obbligo di accatastamento di un impianto fotovoltaico.

Quando bisogna accatastare un impianto fotovoltaico

Per capire quando bisogna accatastare un impianto fotovoltaico, bisogna fare prima di tutto una distinzione tra:

  • impianti fotovoltaici considerati entità catastali autonome e progettati per produrre del reddito (ambito industriale). Ci si riferisce ai grandi impianti, come i parchi fotovoltaici, che non sono destinati a soddisfare i fabbisogni energetici di un singolo edificio, bensì a generare reddito attraverso la vendita di energia. In questo caso, è raro che si possa evitare l’obbligo di accatastamento dell’impianto fotovoltaico. Sarà invece necessario stabilire il valore catastale dell'impianto in base a diverse variabili, come le dimensioni strutturali, la superficie di terreno utilizzata e la presenza di locali tecnici.
  • impianti fotovoltaici che sono di pertinenza di un immobile e sono stati progettati per l’autoconsumo di energia solare (ambito residenziale). Sono quegli impianti installati, per esempio, sul tetto di una casa o di un condominio. In questo caso, in conformità con la circolare n. 27/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate, questa tipologia di impianti non ha rilevanza autonoma e, quindi, non esiste l’obbligo di procedere al loro accatastamento come entità autonome. Al massimo, in rari casi, se l’installazione dell’impianto comporta un aumento significativo del valore catastale, bisognerà richiedere una sua variazione.

Come abbiamo già detto fin dall’inizio, quindi, in ambito residenziale, in generale, non esiste l’obbligo di accatastamento dell’impianto fotovoltaico. Infatti, è necessario richiedere la variazione sulla rendita solo quando l’installazione dell’impianto fotovoltaico va a incrementare notevolmente il valore catastale dell’immobile. Di quanto? Vediamolo insieme.

Obbligo accatastamento impianto fotovoltaico: c'è o no?

Quando non bisogna accatastare un impianto fotovoltaico

Se hai installato dei pannelli fotovoltaici sul tetto di casa (o hai intenzione di farlo), quindi, esiste l’obbligo di accatastamento? Dovrai richiedere al Catasto la variazione sulla rendita del tuo immobile solo se l'impianto contribuisce ad aumentare il valore dell'immobile o la sua redditività ordinaria almeno del 15%. È solo se si presenta questa eventualità che è necessario segnalare l'impianto al Catasto e procedere con la procedura secondo le disposizioni di legge.

Ricorda, inoltre, che esistono delle ulteriori eccezioni. Non sussiste l’obbligo di accatastamento di un impianto fotovoltaico, nonostante aumenti notevolmente il valore del tuo immobile, se:

  • la sua potenza nominale non supera i 3 kWp;
  • per condomini, la potenza nominale dell’impianto installato è inferiore o pari a tre volte il numero delle unità immobiliari servite dall’impianto.

L’obbligo di accatastamento di un impianto fotovoltaico: maggiori delucidazioni

Attenzione: perché scatti l’obbligo di variazione del valore catastale, un impianto fotovoltaico in ambito residenziale dovrebbe quindi sia aumentare il valore dell’immobile almeno del 15% sia avere una potenza nominale superiore a 3 kWp o, nel caso dei condomini, una potenza nominale superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite dall’impianto. In tutti gli altri casi, invece, si può procedere senza fare nulla.

Inoltre, la prassi vuole che non si vadano a segnalare neanche gli impianti entro i 6 kWp di potenza nominale. Di conseguenza, la maggior parte degli impianti fotovoltaici residenziali su tetto non hanno l’obbligo di accatastamento.

Quando accatastare un impianto fotovoltaico: alcuni esempi pratici

Facciamo alcuni esempi pratici per farti capire quando diventa davvero necessario segnalare al catasto la presenza di un impianto fotovoltaico.

In media, in Italia, la rendita catastale di un’abitazione equivale a 490 euro.

Supponiamo tu viva in una villetta monofamiliare il cui valore catastale è pari a 490 euro e che il valore d’acquisto dell’impianto fotovoltaico (IVA inclusa) sia pari a 12.000 euro. In questo caso, l’installazione del fotovoltaico NON determina l’obbligo di accatastamento.

Anche se vivi in un appartamento in centro città il cui valore catastale è di 600 euro e decidi di installare un impianto fotovoltaico dal valore (IVA inclusa) di 12.000 euro, non c’è alcun obbligo di accatastamento.

Stessa cosa se la tua abitazione ha un valore catastale di 300 euro e vuoi installare un impianto fotovoltaico che costa 12.000 euro (IVA inclusa). Anche in questo caso, non sei obbligato all’accatastamento.

Se hai comunque dei dubbi relativamente alla tua situazione specifica, puoi calcolare l'eventuale aumento del valore catastale del tuo immobile utilizzando questa formula:

Rendita catastale dell’impianto = Costo dell’impianto x 0,75 x 0,5 x 2%

Noi ti consigliamo comunque di fare un passaggio con il tuo commercialista, che sarà in grado di aiutarti nel determinare se sei tra pochi che devono segnalare al catasto l’installazione del proprio impianto. E, ovviamente, puoi chiederci un preventivo per farti un’idea di quale potrebbe essere il valore d’acquisto del tuo futuro impianto fotovoltaico.

Come accatastare un impianto fotovoltaico

Hai scoperto che devi accatastare il tuo impianto? Nessun problema. Prima di tutto, ribadiamo che i pannelli fotovoltaici progettati per l'autoconsumo dell'energia solare non hanno una rilevanza autonoma, quindi vanno solo ad aumentare il valore dell'immobile, ma non devono essere accatastati a parte, come unità immobiliari autonome.

Per questo, se ti rendi conto di dover effettuare una variazione catastale, ti basterà avviare una pratica che segnali l’inserimento dei pannelli fotovoltaici. Noi siamo qui per supportarti.